Pubblichiamo atto di diffida e messa in mora per mancato compimento, entro i termini di legge, di atti del proprio ufficio: “I sottoscritti consiglieri del comune di Marcianise (Ce), Giuseppe Riccio (IdV), Giuseppe Moretta (PSI), Giuseppe Bucci (PD), Alberto Abbate(PD), Enrico Gionti (Indipendenti), Raffaele Salzillo (UDC), Pasquale Siciliano(UDC), Premesso che, con le note in “Allegato”, sono state formulate, al dirigente responsabile, precise e circostanziate richieste di atti ed informazioni – ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.Igs. n. 267/2000 e dell’articolo 11 dello statuto comunale e art.27 del Regolamento delle attività consiliari- necessarie per l’espletamento del proprio mandato; Considerato che, benché abbondantemente decorsi i termini previsti dal Regolamento delle attività consiliari (5 giorni) per evadere le suddette richieste – più volte sollecitate verbalmente e per iscritto – le stesse non sono state evase dal dirigente competente (per gli atti di cui al precedente punto I ) e dagli organi politici in intestazione; Dato atto che, nel caso di specie; dal punto di vista amministrativo si configura una violazione ed erronea applicazione dell’articolo 43commi 2 e 3, del d. lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 27, del Regolamento delle attività consiliari. Le suddette disposizioni, infatti, così come ormai chiarito dalla dottrina e da consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza U4105/2004, sez. V, n. 2716), consentono ai consiglieri l’accesso a tutti gli atti ed il diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni – senza praticamente vincoli se non quello dell’osservanza del segreto, nei casi previsti dalla legge – per l’espletamento del proprio mandato. Tale diritto è riconosciuto al consigliere in quanto titolare della rappresentanza esponenziale della collettività. Esso è direttamente funzionale non tanto a un interesse personale del consigliere medesimo, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito; in tale quadro i consiglieri comunali risultano titolari di un incondizionato diritto di acquisizione degli atti che possono essere di utilità per l’espletamento del loro mandato. II consigliere, infatti, può acquisire non solo documenti ma, in genere, qualsiasi “notizia” o”rendicontazione” circa l’operato dell’organo gestionale e politico utile all’esercizio delle funzioni consiliari; dal punto di vista penale, il mancato rilascio degli atti e la mancata risposta alle informazioni richieste, da parte dei funzionari – laddove gli stessi hanno l’obbligo di provvedere – configura non solo un’ipotesi di silenzio-rigetto, ma integra anche il reato di rifiuto di atti d’ufficio (articolo 328 del codice penale). Difatti, nonostante precise e ripetute richieste, il Dirigente tecnico ed il segretario comunale – che in teoria dovrebbe essere il garante della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti – non hanno garantito agli scriventi l’acquisizione formale degli atti. In alcuni casi le richieste sono state anche inviate per conoscenza al sindaco che, tuttavia, non è mai intervenuto per impedire che i suddetti funzionari perpetrassero nel rifiuto di atti d’ufficio.
In tutta questa vicenda il sindaco è ancora una volta venuto meno ai suo doveri istituzionali (sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, ed impartire direttive affinché gli stessi svolgano la loro attività in coerenza con le norme vigenti) ed ha di fatto eluso il controllo che il consiglio è tenuto ad esercitare sul suo operato e su quello della giunta. Spiacevoli accadimenti riconducibili ad inefficienti interventi dell’organo politico sono numerosi, annoverando, a titolo di esempio, la richiesta della commissione attività produttive del 15.5.2012 sulla documentazione del centro commerciale Maisons du Monde all’interno del parco commerciale dell’Interporto Sud Europa il cui contenuto è di fondamentale importanza per l’espletamento del nostro mandato. Tale nota, invero, è stata a nostro avviso volontariamente evasa in modo parziale, decurtando vistosamente le possibilità di acquisire elementi di giudizio sull’operato degli organi gestionali.
Tanto premesso, e considerato che sono abbondantemente scaduti i termini di legge per provvedere senza che i responsabili, tecnici e politici, abbiano compiuto l’atto del proprio ufficio, con la presente gli scriventi mettono formalmente in mora il comune di Marcianise, nelle persone del sindaco e del Dirigente responsabile e DIFFIDANO gli stessi affinché compiano l’atto del loro ufficio, entro e non oltre 3 giorni dal deposito della presente, rilasciando, così, tutti gli atti ed informazioni richieste nelle note inevase in allegato, ai sensi dell’articolo 328 del vigente codice penale. In difetto si vedranno costretti ad agire legalmente per la tutela dei loro diritti, procedendo a denuncia penale alla competente autorità giudiziaria a norma del citato articolo 328 del c.p.”
“Comune nega atti all’opposizione”, consiglieri minoranza diffidano amministrazione e scrivono al Prefetto
2 Giu 2012
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Nel marasma politico marcianisano, sempre più spesso i dirigenti, che dovrebbero curare la buona esecuzione delle decisioni degli amministratori, si sostituiscono a questi ultimi. Soprattutto quelli del settore tecnico.
Ma fino a quando abuseranno della pazienza degli elettori?
Egregi consiglieri dell’opposizione, vista l’oscenità degli atti di questa amministrazione, non ritenete sia giusto, oltre all’art. 328, contestare anche l’art. 527 del codice penale?
E poi, visto che i consigli comunali, negli ultimi tempi, sono caratterizzati da grida sediziose, per cui, il “civico” consesso altro non è che una radunata sediziosa, contesterei a voi tutti gli artt. 654 e 655.
Così come vi contesterei anche l’art. 661 per aver abusato della credulità popolare durante la vostra campagna elettorale.
Ai consiglieri che non conoscono il vero significato della parola “politica”, e che durante i consigli comunali hanno anche il coraggio di alzarsi per lasciarsi andare in vomitevoli spettacoli, contesterei l’art. 666.
Ai mestieranti e mendicanti della politica gli artt. 669 e 670 (quest’ultimo, abrogato, lo ripristinerei solo per loro).
A coloro che, pur avendo la possibilità di impedirlo, lasciano uscire di casa i congiunti politici, nella consapevolezza della loro incapacità politica e, quindi, potenzialmente pericolosi per la collettività, contesterei l’art. 672.
Meglio fermarsi, altrimenti non basterebbe l’intera giurisprudenza.
X Pretore: Molto attenta la tua panoramica giuridica, ma hai trascurato un articolo molto importante, il 416-bis, se è vero ciò che si sente dire in giro circa un voltagabbana che vuole a tutti i costi fare il sindaco. Se ciò dovesse essere vero, si passerebbe dalle Contravvenzioni ai Delitti previsti dal codice penale, con la speranza che se lo portino via in manette.