Questi i fatti. Il Tar ha riconosciuto illegittima la procedura adottata dagli uffici comunali per la presa d’atto degli esiti della commissione giudicatrice delle proposte private. Secondo il Tar, l’Ente locale avrebbe dovuto sottoporre gli esiti di gara dei progetti privati al vaglio del Consiglio Comunale, applicando perciò una lex specialis ed ottemperando a quanto previsto nel bando di gara. Ma la normativa vigente regolamenta la presa d’atto degli esiti di gara, chiarendo che essa deve avvenire mediante determina dirigenziale. Dunque la legge speciale invocata dal Tar entra in contraddizione con quella generale. Per tale ragione, secondo l’ufficio legale dell’Ente, se il Comune si fosse appellato al Consiglio di Stato avrebbe avuto buone probabilità di vedere accolto il suo ricorso. Ma l’iter burocratico sarebbe stato lungo, ed avrebbe così penalizzato non soltanto i privati possessori dei lotti partecipanti al bando, ma anche i residenti del quartiere, fruitori del progetto pubblico. Per tale ragione, il Comune ha deciso di riproporre la delibera, già approvata dalla giunta, all’intero civico consesso, rendendo conforme l’iter alla procedura prevista nel bando.
Piano di recupero del quartiere 167: la delibera sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale
24 Lug 2011
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