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Infiltrazione Camorristica, Consiglio di Stato accoglie ricorso del Cesap

“Con sentenza n. 684 del 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del CESAP contro l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta nei propri confronti.
L’informativa era stata emessa nei primi mesi del 2008 ed aveva colto di sorpresa tutto l’entourage del CESAP. Infatti, l’informativa faceva riferimento a fatti risalenti al 1993, mentre il CESAP aveva ottenuto fino a gennaio del 2008 il nulla osta dell’antimafia.
Il Consiglio di Stato ha accettato completamente le eccezioni fatte dal Consorzio: in primis, contraddittorietà, difetto e carenza assoluta di motivazione, eccesso di potere.
Contraddittorietà, perché la stessa Prefettura di Caserta, con precedente nota dell’ottobre 2007, e richiamando le risultanze emerse dagli accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine, certificava che né nei confronti del CESAP, né delle società consorziate sussistono cause interdittive di cui alla normativa antimafia… In particolare, la stessa Questura di Caserta, tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 assumeva due posizioni diverse, prima liberatoria (settembre 2007), poi… mutando l’iniziale valutazione (liberatoria) agli effetti dell’interdittiva antimafia espressa nelle precedenti informative (settembre 2007 e Gennaio 2008), viene dato rilievo ad eventi risalenti al 1993 e nega la liberatoria antimafia. Sul fatto, il Consiglio di Stato precisa che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, intervenuto sulla vicenda di un appalto conferito nel 1987 da un Comune della provincia di Caserta, con sentenza, versata in atti dall’appellante, non evidenzia una situazione di condizionamento camorristico, pervenendo alla condanna degli amministratori dell’ente per il reato di abuso di ufficio, che avevano determinato un vantaggio alla ditta affidataria del servizio di pulizia per dar luogo ad assunzioni clientelari su segnalazione degli stessi amministratori. Si aggiunga che tutti gli organi investigativi investiti dalle indagini -D.I.A. di Napoli, Guardia di Finanza, Polizia Tributaria di Napoli, G.I.C.O.- hanno escluso la sussistenza di cause interdittive.
Difetto di motivazione. Il Consiglio di Stato , nella sentenza citata sostiene che ……trattandosi di controllo preventivo sulla base di elementi sintomatici e presuntivi da cui possa desumersi il potenziale condizionamento delle scelte dell’imprenditore, spetta al prudente apprezzamento dell’organo di tutela l’individuazione della soglia di rilevanza di detti elementi a fronte dei quali vengono a recedere i diritti di iniziativa economica e di libertà di impresa (dettame costituzionale). Tale apprezzamento, tuttavia … deve essere però indenne da profili di contraddittorietà, di insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, di irragionevolezza in relazione ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione… La stessa nozione di tentativi di infiltrazione mafiosa richiamata dall’art. 4 del D. Lgs 490/94 implica che il pericolo di infiltrazione mafiosa sussista solo con ragionevole carattere di prossimità ed imminenza al momento dell’affidamento della commessa pubblica, e non può raccordarsi a fatti remoti privi di attualità agli indicati effetti.
Eccesso di potere. Per le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato, infine, accoglie l’eccezione di eccesso di potere perché l’interdittiva prefettizia non si configura indenne dagli esaminati vizi di eccesso di potere nei profili dell’adeguatezza e della esaustività della motivazione…”

Comunicato Stampa Cesap

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Alfonso Alberico - Marcianise

One Response

  1. bhò
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